Nella procedura di conciliazione obbligatoria, in materia di disservizi di telefonia (mediante conciliaweb) che valore ha l’eventuale verbale di conciliazione, sia nella fase UG che in quella di GU14 davanti al Corecom/Agcom?
Sono, in sostanza, obbligatorie, due domande, in cui troviamo risposta nella rassegna avvocatura dello stato n. 2/2009 parere A.G.S. – Parere del 30 marzo 2009 prot. n. 101695 (il cui parere è consultabile qui):
1) Quale sia la natura del verbale di conciliazione.
L’Agcom ha definito i presupposti, l’iter e gli effetti della procedura di conciliazione delle controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti con delibera n. 173/07/CONS.
L’art. 12, comma 2 così dispone: “Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com (Commissione Regionale Consumatori) territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481 del 1995”.
In virtù dell’espressa previsione normativa, di cui all’art. 2 comma 24, lettera b) Legge 481/95 il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ex lege e rientra nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art. 474, n. 1) cpc ultimo periodo: “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.
Il verbale di che trattasi, non ha natura, né carattere, di provvedimento giurisdizionale, in quanto il Co.re.com non esercita funzioni giudiziarie, ma amministrative, collaborando fattivamente alla ricerca di un esito favorevole della controversia.
In tal senso depone anche l’art. 9, commi 3 e 4, del Regolamento che prescrive: comma 3: “Il responsabile del procedimento invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile”; comma 4: “In qualsiasi fase della conciliazione, il responsabile del procedimento può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia”.
Al riguardo il verbale di conciliazione in oggetto è assimilabile al verbale di conciliazione di cui all’art. 66, 5° comma, D.Lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) che scaturisce da un procedimento nel quale non è previsto in alcun modo, l’intervento dell’Autorità giudiziaria, ed a quello previsto dall’art. 12 del Regolamento dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato del 19/4/2007 n. 173/07/CONS (in GU 25/5/2007 n. 120), sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori della comunicazione ed utenti.
Pertanto il verbale ha valore di titolo esecutivo
2) Se il verbale al fine di essere posto in esecuzione debba essere munito della formula esecutiva e qualora la risposta sia affermativa il soggetto deputato ad apporre la formula esecutiva.
Quanto alla seconda questione si osserva:
L’art. 475 cpc individua gli atti che per valere come titolo per l’esecuzione forzata debbono essere muniti della formula esecutiva.
A parere di questa Avvocatura, sussiste una perfetta simmetria tra gli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
L’art. 475 cpc individua tra i titoli esecutivi menzionati dall’art. 474 cpc tre sole categorie che devono essere munite della formula esecutiva:
- Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art. 474 n. 1 prima parte cpc);
- gli atti ricevuti da notaio – art. 474 n. 3) cpc ;
- gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale – art. 474. n. 3) cpc -.
Non rientrano pertanto nell’alveo dell’art. 475 cpc, e quindi non richiedono l’apposizione della formula esecutiva, “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” di cui all’art. 474, ultimo periodo cpc, che sono, come già chiarito al punto 1) proprio i verbali di conciliazione di che trattasi.
Questi ultimi, rientrando nella previsione di cui all’art. 474, n. 1) ultimo periodo cpc, sfuggono alla necessità dell’apposizione della formula esecutiva, alla stregua degli atti, per così dire, a formazione amministrativa (da cui si distinguono), quali l’ordinanza/ingiunzione di cui alla legge n. 689/1981; l’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, il ruolo per la riscossione delle entrate tributarie.
Né la circostanza, che il responsabile della procedura designato dal Co.re.com “certifichi l’autografia delle sottoscrizioni” dei verbali di conciliazione, costituisce elemento sufficiente perché possano essere fatti rientrare nell’ambito dell’art. 474 n. 3) cpc quali “atti ricevuti da altro pubblico ufficiale” che necessitano per essere posti in esecuzione dell’apposizione della formula esecutiva.
Questi ultimi, infatti, costituiscono espressione dell’autonomia privata laddove il pubblico ufficiale interviene solo con un ruolo di certificazione di attività posta in essere da privati, laddove invece nel caso del verbale di conciliazione, il funzionario designato co.re.com. interviene, con un ruolo anche propositivo, nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Tale interpretazione, trova conferma, argomentando per esclusione, dall’esame dell’art. 140, del D.lgs 6/9/2005, n. 206 (codice del consumo), laddove è invece espressamente disciplinato che il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, costituisce titolo esecutivo solo quando intervenga l’omologazione da parte del Tribunale. In tal caso, ne consegue, che il verbale omologato da un atto dell’autorità giudiziaria, per essere posto in esecuzione necessiterà della formula esecutiva ex art. 475 cpc.