Spese di lite e compenso avvocati: inderogabili le soglie minime

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In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

Il Tribunale di Roma annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti dell’attuale ricorrente per la riscossione di sanzioni pecuniarie connesse a violazioni del Codice della strada, regolando anche le spese di lite. Nello specifico, il Giudice aveva compensato queste ultime per un terzo, mentre i restanti due terzi erano stati posti a carico solidale delle parti.

Contro tale pronuncia, l’opponente propone ricorso per cassazione lamentando il fatto che la sentenza avesse liquidato a titolo di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio degli importi inferiori ai minimi tabellari, senza procedere a una quantificazione per fasi.

Con la sentenza 2023 n. 10466 (conf. Cass. 2023 n. 9815), la Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, sottolineando che esso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018. Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all’80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria, invece, l’aumento è di regola fino al 100%, mentre la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%.

Ciò posto, gli Ermellini evidenziano che la novellata previsione di cui all’art. 4 cit. è diversa dalle precedenti disposizioni regolamentari dal punto di vista letterale, in quanto queste ultime non contemplavano un vincolo in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che tale riduzione non poteva di regola superare il 50%.

Alla luce di ciò, gli Ermellini hanno affermato che la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice e che la liquidazione entro i minimi e i massimi tabellari non richiede apposita motivazione, né un sindacato di legittimità, dovendo il giudice invece giustificare ogni aumento o diminuzione ulteriore.

Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e per i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55/2014, ma non anche per quelli sottoposti al nuovo regime di cui al D.M. n. 37/2018:

non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.

La nuova disposizione ha dunque lo scopo di precisare ancora più chiaramente l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto ai parametri di base e tale intento traspare anche nella Legge professionale, laddove si precisa che il compenso, nell’ambito dei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali a favore di imprese bancarie o assicurative o di imprese che non rientrino tra le microimprese o le piccole o medie imprese, è equo quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, oltre ad essere conforme ai parametri fissati con D.M..

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso ed afferma il principio di diritto per cui in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

 

La Suprema Corte si è già espressa in modo conforme, cfr. ex pluribus:

Cass. 2023 n. 10438: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.

Cass. 2022 n. 28325: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”.

Aggiungendo in tale ultima pronuncia l’ulteriore importante principio per cui il parametro per la fase di trattazione si applica anche in difetto di istruttoria: “l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 2022 n. 15182)

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