I giudici entrano nel campo dell’innovazione tecnologica: non realizzare foto dei danni provocati da un incidente può costare caro al proprietario del veicolo danneggiato, anche il mancato risarcimento da parte dell’assicurazione della parte avversa.
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Il caso
Nel caso di specie l’attore agiva in giudizio contro il proprietario e il conducente di un auto, nonché contro la compagnia assicuratrice, per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, dei danni subiti dalla carrozzeria della sua auto a seguito di un sinistro stradale ascritto alla responsabilità esclusiva del convenuto conducente.
Nel respingere per motivi infondati la richiesta di annullamento dei pronunciamenti del Tribunale di Benevento e in precedenza del Giudice di Pace, che avevano negato il risarcimento danni per mancanza di rilievi fotografici, la Corte di Cassazione ha, di fatto, dato il via libera alle interpretazioni restrittive in fatto di prove per danni stradali, espressa dalle corti campane in primo e secondo grado.
Con la sentenza n. 28924/2022, depositata in data 5.10.2022, la Corte Suprema di Cassazione è intervenuta a proposito dell’onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, confermando la tesi dei giudici di merito, secondo cui ai tempi dello smartphone si debba pretendere dalla parte danneggiata qualcosa di più della sola prova per testimoni.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte il proprietario e conducente del veicolo danneggiato aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni patiti in un incidente stradale, offrendo a riprova della sua dinamica e della responsabilità (esclusiva) altrui la testimonianza di alcune persone, senza produrre un qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle due autovetture e dei danni riportati dall’automobile. Tuttavia, «ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fare foto agli autoveicoli quando sono coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli, risulta che abbiano fornito all’attrice rilievi fotografici, o comunque, questa, pur avendoli, non li ha prodotti in giudizio» (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Depotenziamento dei testimoni
Con l’ordinanza 28924 del 5 ottobre 2022 e la contestuale decisione 28622/2022, di fatto, la Cassazione è andata a depotenziare il ruolo dei testimoni se non supportati da prove fotografiche
Invero, per ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro stradale (non banale) le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa. Ma oggi, “stante l’attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito. Ben più adeguato deve essere l’impegno delle parti attrici nell’adempiere all’onere della prova”, sicché va preteso da chi agisce per il risarcimento dei danni che si procuri e offra al giudice adeguata documentazione fotografica.
I giudici entrano nel campo dell’innovazione tecnologica.
La Cassazione lancia un ulteriore, e deciso, invito a trattare con rigore il tema dell’onere della prova che incombe su chi agisca per il risarcimento di un danno da sinistro stradale. Stavolta i giudici, nel valutare l’attendibilità dei testimoni portati dalle parti in causa, entrano nel campo dell’innovazione tecnologica, arrivando tra l’altro ad avallare il principio secondo cui, nell’era degli smartphone, non è “normale” che subito dopo l’incidente nessuno abbia scattato almeno una foto con il telefonino per documentare i danni.
Ciò va messo in relazione con il fatto che il ricorso a testimonianze più o meno compiacenti – fenomeno diffuso nelle della circolazione stradale – rischia di distorcere, se non adeguatamente contrastato, il sistema della Rc auto. Sovraccaricandolo di costi indebiti (che finiscono per riverberarsi sui premi e dunque sulle tasche della collettività assicurata).
È certamente un assunto innovativo, ma da valutarsi cum grano salis, senza pretendere di farlo davvero diventare regola, non avendo alcuna cogenza.