Il risarcimento danni per caduta in strada può essere riconosciuto a chi subisca un infortunio a causa di una buca, di un tombino aperto o mal posizionato o un marciapiede dissestato.
Nell’articolo chiariamo chi è responsabile in questi casi e quando spetta il risarcimento.
Indice dei contenuti
- 1 Caduta accidentale per strada
- 2 Il risarcimento danni caduta accidentale: chi è responsabile
- 3 Come ottenere il risarcimento per caduta buca stradale
- 4 Cosa fare richiedere il risarcimento per caduta in strada
- 5 Se vuoi richiedere il risarcimento per caduta in strada contattaci
- 6 Segnala il tuo problema
- 7 Caduta accidentale e disattenzione del danneggiato
Caduta accidentale per strada
Può accadere a chiunque una caduta accidentale per strada quando si cammina per una via o su un marciapiede che presentino buche, tombini scoperti o manto dissestato.
Quando la scarsa manutenzione stradale è causa di lesioni allora
l’ente pubblico proprietario, come il Comune o la Provincia, può essere ritenuto responsabile e dover corrispondere un risarcimento alla vittima.
Tuttavia occorrono delle precisazioni.
Il risarcimento danni caduta accidentale: chi è responsabile
Il risarcimento danni caduta accidentale può essere richiesto all’ente pubblico territoriale che è responsabile della gestione e manutenzione delle strade.
Infatti l’art. 2051 c.c. prevede che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Pertanto il Comune, per le strade urbane, o la Provincia, per quelle provinciali, dovrà risarcire i danni conseguenti alla caduta visto che opera una presunzione di responsabilità.
Tuttavia il proprietario potrà escluderla dimostrando che l’evento è avvenuto “per caso fortuito” e cioè esso si è verificato a causa di un comportamento del danneggiato che non ha prestato l’ordinaria diligenza o di un fatto imprevedibile e improvviso (ad esempio per le condizioni meteorologiche che rendono pericolosa la circolazione o per una frana che ha fatto cedere il terreno).
Come ottenere il risarcimento per caduta buca stradale
Per poter ottenere il risarcimento caduta buca stradale è necessario che il danneggiato dimostri che l’infortunio sia stato provocato dal dissesto della strada.
In particolare si dovrà provare che il pericolo, rappresentato dalla buca, dal tombino scoperto o mal posizionato o dal marciapiede rotto, non era facilmente visibile, pertanto non era possibile evitarlo con la dovuta attenzione (secondo le regole della comune diligenza).
Infatti, come ha precisato la Corte di Cassazione per essere risarciti occorre fornire prova che ciò che ha provocato il danno (ad es. la buca o il tombino) rappresentava un’insidia o un trabocchetto “che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto”(Cass. Civ. sent. n. 15375/2011).
Cosa fare richiedere il risarcimento per caduta in strada
Quando si verifica un infortunio a causa di una buca, un tombino aperto o mal posizionato, un marciapiede è consigliabile:
- prima di tutto chiamare i Vigili urbani
- fotografare il luogo dell’accaduto
- verificare la presenza di testimoni e raccogliere
- conservare tutti la documentazione (es verbali di carabinieri o vigili, quello del pronto soccorso, certificati medici).
A questo punto si può tentare di risolvere in via bonaria la controversia mandando via Pec o raccomandata a/r una lettera al comune per risarcimento danni nella quale andrà ricostruito l’evento, riportare tutti le informazioni del danneggiato, nonché allegare le le prove e i documenti a disposizione.
La diffida deve essere inviata entro 5 giorni dal giorni in cui si è verificato l’avvenuto e se il Comune non risponde si potrà optare per le vie legali con l’ausilio di un avvocato.
Se vuoi richiedere il risarcimento per caduta in strada contattaci
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FOCUS
Caduta accidentale e disattenzione del danneggiato
Negli anni la Corte di Cassazione ha affrontato spesso il tema delle cadute accidentali per strada fornendo conclusioni diverse.
In una sentenza (n. 26524 del 20 novembre 2020) ha affermato che se il pedone non si accorge di un dissesto nel manto stradale e cade, potrà comunque ottenere il risarcimento dall’ente proprietario della strada. Infatti la disattenzione del pedone incide solo sull’ammontare del risarcimento, secondo quanto prevede l’articolo 1227 c.c., in base al quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Poco dopo però i Giudici sono tornati sull’argomento affermando invece che la disattenzione potrebbe escludere il nesso tra il danno e l’anomalia del manto stradale che è necessario per ottenere il risarcimento.
Pertanto poiché la giurisprudenza non è univoca sull’argomento si arriva alla conclusione che se la situazione di pericolo era prevedibile e dunque evitabile adottando le normali cautele del caso, qualora il danno si verifica questo viene risarcito ma l’importo diminuirà.
Invece se l’insidia era facilmente visibile, la distrazione non è scusabile e il pregiudizio non potrà essere risarcito.
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