Relazione senza convivenza? Addio assegno di divorzio

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La Corte di Cassazione sancisce che la relazione con altro partner, pur in assenza di coabitazione, concorre al venir meno del diritto all’assegno di divorzio.

 

 

Il riconoscimento dell’assegno divorzile

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sè, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e/o dei figli, nè sull’esistenza in sè di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l’altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali reddituali che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. 14256 e 29920-2022, 38362-2021).

 

Relazione pluriennale e diritto all’assegno di divorzio

La relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all’assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 9817/2023 (sotto allegata), rigettando il ricorso di un’ex moglie avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonché appunto della convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018).

Per la donna, la Corte d’Appello aveva errato a ritenere ostativa al riconoscimento della misura a suo favore la relazione sentimentale esteriorizzata e di lunga durata, perché non vi era coabitazione né un progetto di vita comune.

La Suprema corte, tuttavia, ritiene il contrario:

La convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell’assegno (in coerenza con Cass. SU 32198-2021)“.

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