La registrazione di un colloquio telefonico che comporta l´attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all’interessato che ne faccia richiesta, non è sufficiente che l’azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.
(Garante Privacy provvedimento 08.07.2009 – in Bollettino n. 10 del luglio 2009).
Il testo del provvedimento
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla “registrazione del colloquio” telefonico (cd. “verbal ordering”) che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;
VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Furio Stradella), nel rilevare l´assenza di riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver “mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all´attivazione del contratto contestato” e di non aver “prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata”, ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all´audizione delle parti;
VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero “stati forniti dall´interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi “multibusiness”” e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all´offerta oggetto di contestazione “sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell´omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall´interessato mediante l´invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell´abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge”; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, “in primo luogo per esigenze organizzative” e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto “con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano”; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;
VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l´interpello preventivo;
VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all´interessato e non “al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono” e ha sostenuto che “la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall´utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l´identità del contraente”;
RILEVATO che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è “dato personale” “qualunque informazione” relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, “dal punto di vista del formato dell´informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica” e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all´art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, “Parere 4/2007 sul concetto di dati personali”, Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);
RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, “oltre ogni ragionevole dubbio”, con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest´ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;
RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell´istanza di accesso e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;
RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l´interessato);
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell´istanza di accesso e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;
c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 8 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
Fonte garanteprivacy.it