Il Tribunale di Milano, con la sentenza, la n. 2992/2023 in calce, ha suscitato un’ampia riflessione sul tema dell’affido dei figli in caso di inadempienza totale da parte del genitore non affidatario. Secondo il giudice meneghino, la regola dell’affido condiviso può essere derogata qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
In particolare, se il genitore non affidatario si dimostra totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, può venir meno la sua idoneità ad assumere le responsabilità che l’affido condiviso comporta.
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L’applicazione dell’affido condiviso può essere derogata in presenza di inadempimento totale nel versamento dell’assegno di mantenimento
Secondo il giudice meneghino, infatti, l’applicazione dell’affido condiviso può risultare pregiudizievole per l’interesse del minore qualora uno dei genitori si mostri totalmente inadempiente nell’osservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.
Questa mancanza è considerata sintomatica dell’inidoneità del genitore non affidatario ad affrontare le responsabilità che l’affido condiviso comporta, anche se non convivente con la prole.
Affidamento esclusivo alla madre per garantire il benessere dei figli
La decisione di affidare i figli in modo super-esclusivo alla madre, inoltre, è stata presa tenendo conto della situazione di assoluta instabilità del padre, affetto anche da tossicodipendenza.
Il giudice, pertanto, ha ritenuto necessario adottare tempestivamente una decisione, al fine di garantire loro benessere morale e materiale.
La sentenza del Tribunale di Milano come precedente significativo nell’affido dei figli
Il Tribunale di Milano ha sostenuto la sua decisione facendo riferimento all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui la regola dell’affido condiviso può essere derogata qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
La sentenza oggetto di commento rappresenta un importante precedente, evidenziando la possibilità di derogare alla regola dell’affido condiviso dei figli quando l’inadempimento totale da parte del genitore non affidatario comprometta l’interesse del minore.
In situazioni analoghe, in cui un genitore si è dimostrato inidoneo ad affrontare le responsabilità dell’affido condiviso, l’affido esclusivo all’altro può essere considerato un’opzione più idonea a garantire il benessere dei figli.