Number portability non richiesta e distacco dell’utenza

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Sussiste la responsabilità solidale dei due operatori ex art. 2055 c.c., i quali, con le rispettive condotte e per titoli diversi (contrattuale ed extracontrattuale) hanno contribuito a cagionare un danno a parte attrice impedendo la fruizione dei servizi telefonici.

Tribunale sez. I – Ferrara, 12/05/2021, n. 332

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE PRIMA CIVILE

nella persona del Dott. CRISTONI Maria Marta  – Giudice – ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 1049 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2019, promossa da: FARMACIA P. S.N.C. DEI DOTTORI L. E C.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentato e difeso dall’Avvocato ORTOLANI ANDREA; – attore –

contro TELECOM ITALIA S.P.A. – TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato CAROTA MARIA CRISTINA;

e FASTWEB S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato BIGONI ALESSANDRO e dall’Avvocato ALBERTI ALESSANDRA;

– convenuti –  CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate nell’ambito della trattazione scritta del processo disposta con ordinanza del 9-12-2020.

 

Fatto e diritto

L’attrice ha convenuto in giudizio Tim S.p.a. e Fastweb S.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che la società Tim Italia S.p.A. – TIM S.p.A. non ha adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia, internet ADSL e fax concluso con la Farmacia P. Snc dei dott.ri C. e L.C. provvedendo ad un illegittimo distacco della linea telefonica n. (OMISSIS), nonché della relativa linea internet, non provvedendo a ripristinare i servizi e non consentendone successivamente “il rientro”; accertare che la società Fastweb S.p.A. ha operato un illegittimo distacco della linea telefonica n. (OMISSIS); dichiarare le suddette società responsabili in solido dei danni subiti da parte attrice e conseguentemente; condannare la Tim Italia S.p.A.-TIM S.p.A. (…) e la Fastweb S.p.A. (…) al pagamento, in solido tra loro e a favore dell’attrice, della somma di Euro 12.521,43 (undicimilacinquecentotrentotto/50), oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nelle due voci di emergente, del lucro cessante nonché del danno non patrimoniale e comunque di qualsiasi voce di danno dalla stessa attrice patito in conseguenza del suddetti inadempimento contrattuale e fatto illecito, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata in corso di causa; condannare le convenute società alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali e di consulenza tecnica di parte”.

Si è costituita Fastweb concludendo per il rigetto delle domande avversarie.

Si è costituiva Tim chiedendo “in via principale: rigettare le domande tutte avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese attoree, dichiarare Fastweb Sa esclusiva responsabile dei fatti lamentati dall’attrice e conseguentemente condannarla a pagare a parte attrice la somma che eventualmente risultasse a quest’ultima dovuta. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, di TIM S.p.A. nei confronti dell’attrice condannare Fastweb S.p.A. a manlevare e/o tenere indenne Tim S.p.A. da quanto questa dovesse essere tenuta a versare alla società attrice a qualsivoglia titolo, ragione o causa”.

Nel merito, sono circostanze documentali o non contestate in giudizio:

  • Fastweb in data 24.3.2018 inoltrò richiesta di rilascio delle risorse in modalità number portability geografica a Tim, poi tecnicamente espletata da parte di quest’ultima in data 6.4.2018, in relazione all’utenza telefonica intestata alla Farmacia P. s.n.c.;
  • Tim in data 10.4.18 comunicò a Fastweb di aver espletato in data 6.4.18 la procedura di “Number Portability”, cedendo a Fastweb il numero telefonico (OMISSIS) (doc. 1 Fastweb); – in data 6.4.2018 la Farmacia P. s.n.c. subì un’improvvisa disattivazione della linea telefonica fissa, corrispondente al numero (OMISSIS), al quale erano collegati anche il servizio fax sul numero (OMISSIS) e la linea internet “ADSL”, forniti dall’operatore Telecom Italia S.p.A.;
  • i legali rappresentanti della farmacia segnalarono il fatto al loro operatore telefonico Telecom Italia S.p.A. tramite il servizio 191 e fu, quindi, aperta una pratica di reclamo n. (OMISSIS); – Telecom comunicò che la disattivazione della connessione telefonica e internet derivava dall’intervenuta “richiesta di trasferimento della linea di telefonia fissa corrispondente al numero (OMISSIS) e dei relativi servizi internet e fax ad altro operatore telefonico”;
  • l’attrice denunciò che non era stata fatta alcuna richiesta di trasferimento della linea ad altro operatore;
  • resa edotta dell’errore ed effettuati i controlli, in data 13/4/18 Fastweb, mediante sistema telematico, avviava presso Tim la procedura – inversa a quella di portabilità – per la restituzione del numero telefonico (OMISSIS) all’utente titolare (doc. 2 Fastweb);
  • Tim in data 29/5/18 concluse la procedura di restituzione del numero telefonico (OMISSIS) ripristinando la linea telefonica, quanto al servizio voce, in data e, quanto al servizio fax, il 7 giugno 2018.

Alla luce della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti è incontestato l’errore compiuto da Fastweb nell’indicazione della risorsa telefonica interessata dall’operazione di portabilità comunicato a Tim.

E’ pacifico in causa infatti che parte attrice non abbia mai richiesto il cambio di operatore telefonico e Fastweb abbia erroneamente indicato l’utenza di parte attrice a Tim. Tim, ricevuti i dati del richiedente non si è avveduta, di contro, della non corrispondenza tra i dati dell’asserito richiedente e quelli relativi al cliente titolare dell’utenza telefonica in oggetto.

Tim, operatore telefonico di parte attrice, si è limitata infatti a dedurre che “eseguite le verifiche, formali, ed in assenza di impedimenti tecnici, l’odierna convenuta non ha potuto che rilasciare le risorse in favore di Fastweb S.p.A..”. L’inadempimento contrattuale di Tim è dunque acclarato, posto che l’operatore telefonico era obbligato a garantire a parte attrice la linea telefonica, i servizi fax e adsl, di cui al contratto di fornitura dei servizi in questione pacifico in causa. Tim ha tuttavia eccepito l’esclusiva responsabilità di Fastweb la quale avrebbe chiesto a Tim il trasferimento di un’utenza telefonica errata, in assenza di specifica richiesta dell’interessato (Farmacia P. snc titolare del numero di telefono in questione) e, una volta avvedutasi dell’errore commesso, non attendeva l’effettivo rientro in Tim ma cessava le utenze della Farmacia anzitempo (cessazione nel mese di aprile e passaggio tecnico linee mese di maggio) e gestiva la procedura di migrazione non fornendo tutti i dati necessari al rientro in Tim.

In tesi di Tim, Fastweb non avrebbe infatti correttamente indicato tutti i dati necessari all’espletamento della procedura di rientro, chiesta da Fastweb in data 13-4-2018 ma evasa da Tim S.p.A. solo il 29-5-2018 (Fax in data 7-6-2018), circostanza che avrebbe reso necessaria l’apertura di un ticket di risoluzione, così come avrebbe confermato il teste Ba. che interrogato sul cap. 6 di parte convenuta ha dichiarato: “Sì, è vero, in data 18.4.18 è stato necessario aprire un ticket in quanto la richiesta di rientro non riportava la compilazione dell’indirizzo sede cliente. Questa informazione doveva esserci fornita da Fastweb”.”.

Tale circostanza non esclude invero la responsabilità contrattuale dell’operatore telefonico il quale già disponeva dei dati dell’utente, ben potendo perciò accelerare la procedura di rientro, una volta conosciuto l’errore intervenuto, con i dati a propria disposizione, così come peraltro disposto con provvedimento d’urgenza in data 27 aprile 2018 da Corecom (OMISSIS), il quale dispose che l’operatore Telecom provvedesse all’immeditata riattivazione dell’utenza telefonica corrispondente al numero (OMISSIS) intestata alla Farmacia P. entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento del provvedimento e fino alla conclusione della procedura conciliativa e che Fastweb provvedesse al rientro sotto rete Tim dell’utenza predetta nel medesimo termine (docc. F e G attore). Provvedimento rimasto inottemperato.

Sussiste pertanto una responsabilità solidale delle convenute ex art. 2055 c.c., le quali, con le rispettive condotte e per titoli diversi (contrattuale Tim ed extracontrattuale Fastweb) hanno contribuito a cagionare un danno a parte attrice impedendo la fruizione dei servizi telefonici fax ed internet per un lungo periodo.

Sulla quantificazione del danno patrimoniale subito da parte attrice in termini di danno emergente e lucro cessante di cui alla perizia di parte attrice occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 1223-1227 c.c. sono risarcibili esclusivamente i danni prevedibili (per quanto concerne la responsabilità contrattuale) e che, in ogni caso (anche per la responsabilità ex art. 2043 c.c.), siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Nel caso di specie, i danni per le asserite mancate vendite derivanti dall’impossibilità di utilizzo del “POS” da parte dell’utente non possono ritenersi conseguenza diretta dell’assenza del servizio telefonico fax ed internet, poiché la linea telefonica non è fornita per garantire il servizio POS, richiesto ad un istituto bancario e non già erogato da parte del gestore telefonico.

La stessa parte attrice ha infatti dedotto sul punto di aver installato un altro servizio POS indipendente dalla linea telefonica e la circostanza è stata confermata dal teste V.E. che, in data 23-5-2018, ha fornito il Pos all’attrice che non necessitava della linea fissa.

Il danno dedotto sul punto da parte attrice non può pertanto essere risarcito ex art. 1223-1227 c.c.. Quanto all’ulteriore diminuzione del fatturato asseritamente collegata all’assenza del servizio in questione, la stessa non può ritenersi da un lato compiutamente dimostrata a fronte delle generiche deposizioni testimoniali rese sul punto dai testi escussi, né in ogni caso è da ritenersi conseguenza immediata e diretta dell’intervenuta interruzione della linea telefonica fissa, a fronte di un esercizio commerciale che svolge attività di vendita esclusivamente presso il locale commerciale e ben potendo parte attrice munirsi di un servizio internet, telefonico/fax autonomo e provvisorio indipendente dalla linea fissa, per la ricezione di fax, di ricette elettroniche e per eseguire prenotazioni di visite CUP, come confermato dal teste Cornetti Sara all’udienza del 12-10-2020, il quale in risposta al cap. 31 ha dichiarato “Sì, è vero per ovviare a tale situazione la Farmacia P. attivava una SIM che fungeva da modem mobile connesso al server e ai 5 PC.” Al pari genericamente allegato e privo di riscontro risulta l’asserito danno all’immagine commerciale subito dalla Farmacia, il quale non è in alcun modo emerso dalle deposizioni rese dai testi escussi all’udienza del 12-10-2020.

Tenuto conto tuttavia del danno-evento come accertato in corso di causa, derivante dall’assenza del servizio telefonico e fax dell’utenza di parte attrice, complessivamente protrattosi dal 6-4-2018 al 7-6-2018 e riconducibile alle condotte negligenti di entrambe le società convenute, la liquidazione può essere operata in via equitativa, alla luce della allegata “carta dei servizi” adottata da Telecom, la quale prevede, per i contratti business, in caso di ritardo nel ripristino della linea per guasto (fattispecie alla quale è assimilabile l’illecito distacco della linea subito da parte attrice) “…un indennizzo giornaliero pari al 50% dell’abbonamento valorizzato mensilmente, per ogni giorno di ritardo” (v. p. 4 all. 3 perizia di parte attrice – doc. O).

Nella fattura precedente al periodo di interruzione della linea, riferita al periodo di Febbraio e Marzo 2018, l’importo degli abbonamenti indicato è pari ad Euro 201,58, corrispondente ad Euro 100,79 al mese, come dedotto dal perito di parte attrice che, applicando la regola stabilita da Telecom, ha indicato un indennizzo giornaliero pari ad Euro 50,40 pari al 50% di Euro 100,79. Tenuto conto che i giorni di ingiustificata interruzione della linea telefonica e fax, nel periodo dal 6 Aprile 2018 al 7 Giugno 2018, furono 62, il danno subito dalla società per l’interruzione della linea fax e telefonica è liquidabile in complessivi Euro 3.124,49 (la quantificazione dell’indennizzo così determinato non è stata oggetto di contestazione specifica da parte convenuta).

Deve inoltre essere ristorato il costo di Euro 28,84 sostenuto dall’attrice con la fattura n. (OMISSIS) del 06/06/2018 per la subita disattivazione del servizio.

I convenuti, dunque, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice di complessivi Euro 3153,33 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico delle convenute in solido tra loro. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo.

 

P.Q.M.

definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1049/2019, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

  1. condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno e dunque al pagamento in favore di FARMACIA P. S.N.C. DEI DOTTORI L. E C.C. della somma di Euro 3153,33 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
  2. condanna i convenuti a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi Euro 264,00 per esborsi, Euro 3800,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Ferrara, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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