A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, opera anche per il Tutor l’obbligo di sottoporre le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
In caso di contestazioni spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sull’attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo, le stesse, fede privilegiata.
Corte di Cassazione sentenza 2023 n. 6579 (testo in calce).
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La vicenda
Con sentenza del 2 ottobre 2019 il Tribunale di Roma, nella contumacia dell’appellata Prefettura di Roma, respinse l’appello proposto dalla (omissis) avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 4154/2018, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione avverso i verbali della Polizia Stradale di Roma nn. (omissis), entrambi elevati per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., rilevata con sistema “SICVE – Tutor”.
Il Tribunale capitolino, esaminando i motivi di gravame ritenne, in primo luogo, infondate le deduzioni concernenti la mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per contestare l’infrazione, osservando che tale profilo era estraneo alle ricadute della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale in tema di verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature, anche in virtù delle caratteristiche del sistema di rilevazione, il quale non rileva una velocità istantanea, bensì una “media ponderale su un tratto strada costante“, sottraendosi quindi a fenomeni di obsolescenza.
Ulteriormente, il Tribunale:
- escluse l’applicabilità al sistema “SICVE – Tutor” delle disposizioni di cui all’art. 345, comma 3, d.P.R. 495/1992 R.G. 35734/2019 in materia di diversi coefficienti di tolleranza, operando il solo coefficiente del 5%;
- affermò l’infondatezza delle contestazioni relative alla nullità -per violazione dell’art. 192, comma 5, C.d.S.- del trasferimento dell’omologazione rilasciata dal Ministero per le infrastrutture dalla società Autostrade per l’Italia SPA e alla Autostrade Tech Spa, in quanto detto trasferimento era stato autorizzato con determinazione dirigenziale 97818 del 2010;
- disattese le contestazioni relative all’assenza di autorizzazione all’uso del sistema “SICVE Tutor” in capo ad ANAS (ente che gestisce il tratto stradale ove era erano state rilevate entrambe le infrazioni), essendo l’ANAS azienda pubblica soggetta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture;
- affermò l’infondatezza del motivo di gravame connesso alla violazione dell’art. 1, comma 4, D.M. 3999/2004, escludendo profili discriminatori derivanti dalla presenza di svincoli, osservando che ad essere sanzionata era la violazione del limite di velocità media di percorrenza -in virtù del pericolo derivante dalla percorrenza costante di un tratto stradale a velocità elevata- violazione non configurabile in caso di uscita del veicolo da svincoli o di sosta in aree di servizio;
- infine, disattese le doglianze con le quali era dedotta l’irregolarità della segnalazione con cartelloni della rilevazione di velocità per non essere specificato il sistema con cui tale rilevazione avveniva, non operando alcuna previsione normativa che imponesse tale segnalazione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso la (Omissis).
La decisione della Cassazione sul tutor
Con la pronuncia del 6 marzo 2023, la Corte di Legittimità ha ribadito che anche il sistema “SICVE-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Tale prova non può essere fornita con mezzi differenti dalle certificazioni di omologazione e conformità, e la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, che non riveste fede privilegiata e, quindi, non fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione frutto di percezione sensoriale degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato.
È quindi a carico della P.A., in caso di contestazione, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità spetta al sanzionato l’onere della prova contraria.
Pertanto, in caso di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, non è sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il Giudice di Merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.
Il principio di diritto
“L’obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Corte cost. n. 113/15), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor”. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata“.
Commento
Nel caso affrontato dalla Cassazione, il Tribunale aveva escluso che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 trovassero applicazione anche al sistema “SICVE-Tutor”, così discostandosi dai principi enunciati dalla Consulta. I Giudici di merito ritenevano, infatti, sufficiente l’omologazione dell’apparecchiatura ed escludevano l’esigenza di dar prova della verifica periodica di funzionalità e di taratura dell’apparecchio.
Ben la Cassazione, dunque, con la decisione in commento ha ritenuto saggiamente necessario applicare i principi stabili dalla Consulta a qualsivoglia apparecchiatura elettronica di misurazione della velocità, ivi compresa la misurazione attraverso i sistemi “Tutor”, ponendo così fine ad una serie infinita di multe illegittime.
La detta sentenza, tra l’altro, ha posto un ulteriore ed importantissimo punto fermo nell’affermare che le dichiarazioni contenute all’interno dei verbali di accertamento per le infrazioni al codice della strada non assumono “fede privilegiata”, conseguentemente, nelle ipotesi di contestazione, sarà onere esclusivo dell’Amministrazione fornire prova positiva del contenuto dei verbali di accertamento.
cass 2023 6579 tutor