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Cos’è un’assicurazione sulla vita?
L’assicurazione sulla vita è una polizza che garantisce ai beneficiari un capitale in caso di decesso dell’assicurato. Si tratta di una forma di prevenzione che offre un sostegno economico ad un nucleo familiare nell’eventualità in cui venga a mancare la principale fonte di reddito.
Nello specifico, la polizza sulla vita consiste in un contratto che viene stipulato tra un privato e una compagnia assicurativa, nel quale vengono specificate tutte le informazioni necessarie all’attivazione e all’espletamento della copertura assicurativa:
- i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario;
- la tipologia di copertura;
- il capitale che si desidera assicurare;
- le modalità di pagamento e l’ammontare del premio;
- la durata della polizza.
Cos’è l’assicurazione temporanea caso morte?
Fornisce una protezione per i beneficiari in caso di prematuro decesso dell’assicurato e si tratta della copertura più utilizzata. Se questa eventualità si verifica, i beneficiari ottengono un capitale.
Per questo tipo di copertura occorre definire la durata della polizza, cioè il periodo in cui si desidera avere la copertura in funzione delle esigenze e degli impegni familiari, soprattutto nelle famiglie mono reddito.
Un esempio è la durata fissata per l’intero periodo di studio dei figli in modo tale da assicurare l’adeguata copertura finanziaria in caso di necessità.
L’assicurazione temporanea caso morte appartiene alla categoria delle assicurazioni sulla vita di puro rischio, in quanto se alla scadenza l’assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi versati non sono restituiti.
Cos’è l’assicurazione caso vita?
In questo caso si tratta di una forma di risparmio per il futuro del contraente o di uno o più beneficiari da lui designati, che accumula sulla polizza un capitale che poi viene incassato alla scadenza fissata da contratto, se l’assicurato è in vita.
Se invece l’assicurato decede prima della scadenza, il contratto si risolve e i premi versati non sono restituiti.
Cosa sono le polizze vita miste?
Una combinazione delle due coperture viste finora. Questa tipologia di polizza tutela i beneficiari garantendo un capitale sia in caso di morte dell’assicurato sia se questo è ancora in vita alla scadenza prestabilita.
Inoltre, questa copertura può ricomprendere altri eventi come l’inabilità al lavoro, l’invalidità o gli infortuni.
Polizza vita, la somma ricevuta dal beneficiario rientra nell’asse ereditario?
Chiariamo subito che la somma ricevuta dal beneficiario non rientra nell’asse ereditario, al contrario del premio versato dall’assicurato che deve essere considerato una donazione in favore del beneficiario.
Quali gli effetti sulla quota disponibile e sull’azione di riduzione?
Gli indennizzi derivati da una polizza vita sono acquisiti dal beneficiario come un diritto proprio. Nonostante la somma venga erogata a seguito del decesso dell’assicurato.
La Compagnia versa l’indennizzo (capitale) in forza di un contratto di assicurazione. La morte dell’assicurato è soltanto una condizione della nascita del diritto all’indennizzo. L’indennizzo non rientra quindi tra i beni del defunto e non rientra nell’attivo ereditario.
Quali conseguenze pratiche?
- La qualifica di erede non comporta alcun diritto sulle polizze vita.
- L’indennizzo spetta solo ai beneficiari, cioè le persone indicate dall’assicurato deceduto alla propria Assicurazione.
Il beneficiario può essere nominato già al momento della stipula del contratto. Ma anche successivamente. Può essere un estraneo. Può essere un familiare dell’assicurato. L’assicurato può indicare beneficiari i propri futuri eredi. In questo caso, la nomina con la parola “eredi” non fa rientrare comunque l’indennizzo nell’attivo ereditario.
I premi versato per la polizza vita sono donazioni?
I premi delle polizze versati dall’assicurato sono donazioni in favore dei futuri beneficiari. Devono essere pertanto conteggiati nella massa ereditaria. Infatti la massa attiva ereditaria è data dal “relictum” (i beni residuati alla morte) sommato al “donatum” (quanto donato in vita).
Alla morte di un soggetto occorre quantificare le quote per gli eredi. Per fare ciò si conteggiano i beni intestati al defunto alla sua morte, quindi si somma quanto il defunto ha donato nella sua vita.
Donazioni dirette e donazioni indirette. Ma anche i premi versati per le polizze vita, che sono di fatto delle donazioni. Questo può comportare dei problemi se ci sono dei legittimari. Coniuge, genitori o figli del defunto. In presenza di legittimari, il defunto poteva liberamente disporre solo di una piccola parte del suo patrimonio. È la cosiddetta disponibile.
Polizze assicurative e lesione di legittima
Stabilito il patrimonio complessivo del defunto (relictum più donatum), si conteggia la disponibile, cioè la parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre.
Nel caso ci siano il coniuge e due o più figli, la quota disponibile è di un quarto del patrimonio. Se le donazioni (e polizze) sorpassano tale quota, gli eredi legittimari lesi possono pretendere dai beneficiari una somma di denaro. Per reintegrare i loro diritti. Gli strumenti concessi ai legittimari sono la collazione (in una causa di divisione) Oppure un’azione definita riduzione delle donazioni.