Per la Cassazione è errore medico se si omettono ulteriori controlli

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Va riconosciuto l’errore medico anche quando il sanitario omette di eseguire o disporre ulteriori controlli.

Nessun esonero da responsabilità per il medico che lesina sui controlli: a stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 15786 del 14 aprile 2023 (in calce), con cui la quarta sezione penale ha chiarito che, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si arrivi a una diagnosi errata; ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

 

 

La vicenda nei vari gradi di giudizio.

Due camici bianchi, il primo nella qualità di medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale e la seconda nella qualità di cardiologa presso il medesimo ospedale, venivano condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile dalla Corte di appello (in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado) per il reato ex art. 589 c.p. per aver cagionato, per imprudenza, negligenza e imperizia, la morte di un paziente per non essersi attenuti nello svolgimento della propria attività alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e aver omesso di effettuare una corretta diagnosi e una corretta valutazione del quadro clinico.

La Corte d’Appello ricordava, quindi, il principio di diritto enunciato dalla nota sentenza “Franzese” in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, secondo cui il nesso di causalità deve ritenersi accertato e sussistente, appunto, oltre ogni ragionevole dubbio, “tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, dalla diagnosi omessa o dall’intervento terapeutico non effettuato o male effettuato, sarebbe potuta derivare non solo la salvezza della vita del paziente, ma anche una attenuazione del danno prodotto dalla patologia con conseguente ritardo dell’evento morte. Affermava di conseguenza che nella fattispecie a giudizio, proprio sulla base delle conclusioni dei periti del Gip, adeguatamente supportate anche dal perito della parte civile Antico, era ragionevole inferire che l’evento morte avrebbe avuto diverse modalità di verifica e differenti e più estesi tempi di sopravvivenza, qualora i due odierni imputati avessero praticato una corretta diagnosi come pacificamente emerso dall’intera istruzione dibattimentale svolta“.

Contro la sentenza di appello ricorrono in Cassazione gli imputati, sostenendo, tra l’altro, l’insussistenza del nesso causale tra la loro condotta e la morte del paziente, sostenendo che le patologie da cui lo stesso era affetto avrebbero comportato comunque l’inevitabilità del decesso.

 

La decisione della Cassazione sull’errore diagnostico

Per la Cassazione i ricorsi sono inammissibili in quanto la Corte territoriale è pervenuta all’affermazione della responsabilità degli imputati ai fini civili limitandosi a correggere l’errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado laddove aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei medici e il decesso del paziente.

Acclarata la condotta gravemente colposa attribuita ai sanitari che presero in cura il paziente, omettendo entrambi, nelle rispettive qualità, di approfondire la situazione clinica del paziente e di formulare la corretta diagnosi, ciò basta per “ritenere la cooperazione colposa, ciascun medico essendo consapevole della condotta dell’altro“.

Sottolinea la Cassazione ” Indiscutibile l’errore diagnostico e le conseguenti errate condotte omissive“. Sul punto, la Corte di appello ha correttamente applicato i principi della sentenza “Franzese”, cui nel tempo si sono uniformate le sezioni semplici della S.C.

In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr. Cass. n. 23252/2019); e che risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente (cfr. Cass. n. 26906/2019)“.

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