Diritti ereditari del coniuge divorziato: quali sono e cosa spetta

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In caso di morte dell’ex coniuge esistono diritti ereditari del coniuge divorziato che possono essergli ancora riconosciuti?

Nell’articolo chiariamo quali sono e cosa spetta al coniuge superstite.

 

 

Quali sono i diritti ereditari del coniuge divorziato

Con il divorzio si ha la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto i coniugi assumono lo status di liberi e possono contrarre nuove nozze.

A seguito della morte di uno di essi, il soggetto divorziato perde la qualità di legittimario riconosciuta dal codice civile e quindi in generale non gli spetta alcun diritto sulla successione dell’ex coniuge, a meno che esista un’espressa volontà testamentaria.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della legge sul divorzio (Legge 868/1970 e succ. mod.) possono essere riconosciuti alcuni diritti ereditari al coniuge divorziato, in particolare:

  • l’assegno periodico a carico dell’eredita
  • la pensione di reversibilità.

 

La successione dell’ex coniuge e l’assegno periodico

L’art. 9 bis della legge sul divorzio riconosce, tra i diritti ereditari del coniuge divorziato, quello di percepire un assegno periodico a carico dell’eredità. Per ottenerlo è necessario che:

  • in sede di divorzio era stato riconosciuto il versamento di un assegno periodico e questo non sia stato versato in un un’unica soluzione (in tal caso infatti è escluso ai sensi dell’art. 5 comma 8 L. 868/70)
  • il coniuge versi in stato di bisogno, valutato tenendo conto di alcuni fattori come l’entità dell’asse ereditario, la qualità e le condizioni economiche degli eredi.

Il diritto a tale assegno si estingue se il coniuge superstite ha contratto nuove nozze o se è venuto meno lo stato di bisogno.

 

La pensione di reversibilità tra i diritti ereditari del coniuge divorziato

In caso di successione dell’ex coniuge, l’art. 9 della legge sul divorzio riconosce il diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota della stessa qualità vi sia un coniuge superstite.

Per richiederlo esistono dei presupposti:

  • la percezione dell’assegno di divorzio
  • il richiedente non deve aver contratto un nuovo matrimonio
  • il rapporto previdenziale doveva essere già esistente prima della sentenza di divorzio.

 

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FOCUS

I diritti ereditari in caso di separazione

In caso di separazione consensuale o giudiziale, diversamente che con il divorzio, pur avendosi un affievolimento del vincolo coniugale, lo status di coniuge permane e questo vuol dire che il soggetto separato mantiene i diritti ereditari.

Tuttavia occorre guardare a chi sia stata addebitata la separazione:

  • ai sensi dell’art. 548 c.c., al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del soggetto non separato, quindi la quota di riserva prevista dalla legge, i diritti di abitazione e di uso e la pensione di reversibilità
  • ai sensi dell’art. 585 c.c., al coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato spetta solo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, mentre per la pensione di reversibilità può essergli riconosciuta solo una quota.

 

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