Causa di valore indeterminabile se c’è la clausola di stile

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La causa è di valore indeterminabile se nell’atto introduttivo, accanto alla condanna al pagamento di una somma specifica, l’attore in alternativa richieda la condanna a quella somma “maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, in quanto l’inserimento della clausola sopra citata è di per sé idonea a manifestare la volontà della parte di attribuire valore indeterminato alla domanda.

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata da un consumatore nei confronti di una società erogatrice del gas metano ed incardinata innanzi al Tribunale, ove, oltre alla condanna al risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00, domandava il riallaccio della fornitura ed il ripristino del contatore. Il Tribunale si dichiarava incompetente per valore in favore del Giudice di Pace.

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11213/2022, ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui “(…) il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al risarcimento di una somma specifica, contenga altresì l’espressione “…o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia…” o espressioni equivalenti ” (Cass. Civile sent. N. 10984/2021 e 19455/2018).

Ai sensi dell’art.1367 c.c., applicabile in materia di interpretazione degli atti processuali, la suddetta clausola non può ritenersi apposta senza effetti dovendosi al contrario ritenere che l’attore, così facendo, abbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all’esito del giudizio, indicando nell’atto introduttivo solo un valore orientativo.

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