Quando spetta il diritto di abitazione della casa coniugale con la separazione

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Il diritto di abitazione della casa coniugale per separazione viene attribuito avendo riguardo all’esclusivo interesse della prole.

Nell’articolo chiariamo a chi spetta e in quali circostanze può essere revocato.

 

 

A chi spetta la casa coniugale dopo la separazione

In caso di separazione coniugale, la questione relativa all’assegnazione della casa coniugale è disciplinata dall’art. 337 sexiex codice civile .

Secondo tale disposizione, il diritto all’abitazione viene prioritariamente riconosciuto al genitore presso cui risiedono i figli minori o i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Dunque, l’assegnazione viene effettuata dal giudice tenendo conto principalmente dell’interesse della prole, garantendo che i figli possano continuare a vivere nell’ambiente familiare in cui sono cresciuti.

 

Quando si perde il diritto di abitazione della casa coniugale

Il diritto di abitazione nella casa coniugale, attribuito al genitore assegnatario in sede di separazione, non implica l’acquisizione della proprietà, ma esclusivamente del godimento dell’immobile.

Tale diritto viene però meno in diverse circostanze, tra cui la principale è il raggiungimento della maggiore età e l’indipendenza economica dei figli.

Ulteriori ipotesi che comportano la cessazione del diritto di abitazione comprendono i seguenti casi:

  • il genitore assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale
  • l’assegnatario instauri una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio
  • si verifichi decesso del genitore assegnatario.

 

Separazione e casa coniugale senza figli: come funziona

In caso di separazione, qualora la coppia non abbia figli o questi siano economicamente autonomi, l’assegnazione della casa coniugale segue specifiche regole giuridiche.

Se i coniugi sono in regime di separazione dei beni, l’immobile rimane nella disponibilità del coniuge proprietario.

Nel caso in cui l’immobile sia cointestato o se i coniugi siano in regime di comunione dei beni, si applicano le disposizioni in materia di proprietà.

In tali circostanze, l’immobile deve essere diviso in natura tra i coniugi.

Qualora la divisione in natura non sia possibile, l’immobile dovrà essere venduto e il ricavato suddiviso equamente tra le parti.

È inoltre previsto che uno dei coniugi possa riscattare la quota dell’altro, mediante la corresponsione del controvalore in denaro, determinato secondo i prezzi di mercato.

 

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FOCUS

 

L’abitazione spetta anche al compagno o compagna non sposati

Il diritto di abitazione sulla casa coniugale si estende anche alle coppie di conviventi non sposati.

In questi casi, il diritto di abitazione viene riconosciuto al convivente presso il quale il giudice ha stabilito il collocamento prevalente dei figli minori o non economicamente autosufficienti.

Tale disposizione mira a garantire la tutela e la continuità dell’ambiente domestico per la prole, analogamente a quanto previsto per i coniugi separati o divorziati.

 

Separazione e casa coniugale in comproprietà

In caso di separazione e casa coniugale in comproprietà, a colui che lascia l’abitazione familiare spetta il pagamento di una somma da parte dell’altro coniuge cui è stata assegnata. Questo importo può considerarsi come un canone di locazione.

Se, invece, i coniugi hanno acquistato la casa con un mutuo che stanno ancora pagamento al momento della separazione, entrambi saranno obbligati a pagare le rate fin quando non si estingua.

È anche possibile che uno dei due scelga di assumersi le restanti rate del mutuo divenendo in tal modo unico proprietario dell’immobile.

Se, infine, la casa era in affitto i canoni di locazione continueranno a essere pagati dal coniuge a cui è stata assegnata.

 

Separazione: casa familiare in comodato

A volte la casa in cui abita una coppia è concessa in comodato dai genitori di uno dei due. In tali casi spetterà ai nonni decidere se continuare a concedere l’uso della casa coniugale o reclamare la disponibilità della stessa.

Se il comodato era stato stipulato senza limiti di durata è implicito che il godimento dell’immobile è collegato alle esigenze dei nipoti. Pertanto esso sarà nella disponibilità di questi fin quando non raggiungono la maggiore età o l’autosufficienza economica.

Questo comporta che il genitore presso il quale sono collocati i figli minori o maggiorenni, ma non autosufficienti, potrà continuare a disporre della casa fintantoché sussistano le esigenze della prole.

I proprietari che hanno concesso in comodato la casa potranno rientrare i suo possesso solo qualora sopravvenga un urgenzate e improvviso bisogno ai sensi dell’art. 1809 codice civile.

 

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