Risarcimento danni da errore medico: quali sono i tempi di prescrizione?

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In tema di risarcimento danni da errore medico i termini di prescrizione sono essenziali perché determinano la possibilità di agire in giudizio per ottenere giustizia.

Nell’articolo trattiamo i punti essenziali dell’argomento.

 

 

Prescrizione nei casi di errore medico: cos’è?

La prescrizione è un istituto giuridico che scandisce i tempi entro i quali è possibile esercitare i propri diritti e quindi far valere le proprie pretese risarcitorie in giudizio.

Pertanto, diventa di fondamentale importanza conoscerli, perché cambiano in relazione al

soggetto nei cui confronti si agisce.

 

Malasanità e risarcimento del danno: quali sono i tempi per agire?

La normativa in materia di responsabilità medica è contenuta nella Legge 24/2017 anche nota come Legge Gelli-Bianco.

Questa prevede all’art. 7 la possibilità di agire tanto nei confronti della struttura sanitaria quanto nei confronti del medico, ma entro tempi diversi:

  • se si agisce nei confronti della struttura, il termine di prescrizione è di 10 anni perché risponde delle condotte dolose e colpose dei professionisti che vi operano all’interno ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del Codice Civile (responsabilità contrattuale)
  • ove si agisca nei confronti del singolo professionista, il qualerisponde nei confronti del danneggiato a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, il termine di prescrizione è di 5 anni.

Se, però, il medico è un libero professionista si seguirà la disciplina prevista nel caso di risarcimento richiesto alla struttura ospedaliera e dunque la prescrizione sarà decennale.

 

Da quando decorre il termine per richiedere il risarcimento?

Da quando la vittima può far valere i propri diritti in caso di errore medico?

Il Codice civile, all’art. 2935, prevede in generale che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Tuttavia, nei casi di malasanità è frequente che il peggioramento delle proprie condizioni di salute si manifesti molto tempo dopo rispetto a quando si è verificato l’errore (si parla al riguardo anche di “malattie lungolatenti” ovvero quelle nelle quali l’insorgenza della patologia si palesa anche a distanza di anni dal trattamento medico).

Un caso esemplare è quello delle emotrasfusioni di sangue infetto che provocava malattie come Epatiti e HIV, i cui sintomi si manifestavano dopo diverso tempo.

È per tale motivo che oggi l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sostiene che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha consapevolezza che il danno subito è conseguenza dell’errore nella prestazione medica.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.” (sentenza Cassazione Civile, S.U., 11 gennaio 2008, n. 581)

 

Responsabilità medica e decesso del paziente: chi può chiedere il risarcimento?

E se il paziente è deceduto in conseguenza dell’errore medico?

In questo caso i familiari possono agire per far valere il diritto al risarcimento, ma i termini di prescrizione cambiano: gli eredi che hanno acquisito il diritto possono agire per il risarcimento dei danni direttamente subiti dal loro congiunto entro 10 anni dalla morte del paziente se invece intendono esercitare l’azione risarcitoria per la perdita del rapporto parentale con il proprio familiare, il termine di prescrizione è di 5 anni.

 

Interruzione della prescrizione nei casi di errore medico

I tempi di prescrizione possono essere interrotti o sospesi da alcuni atti compiuti dal danneggiato o dai suoi eredi. L’interruzione, come previsto dall’art. 2945 del Codice Civile, comporta la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione.

È dunque di notevole importanza, soprattutto nei casi di errore medico, conoscere come interrompere il decorso dei tempi previsti.

La legge in particolare prevede che questo effetto interruttivo può discendere dalla notifica di un atto alla struttura sanitaria o al medico. Si può trattare di:

  • una richiesta di risarcimento del danno
  • un’istanza di mediazione
  • una diffida.

Affinché si produca l’interruzione è però necessario che il documento indichi esattamente:

  • il soggetto nei cui confronti è rivolta la richiesta
  • la pretesa risarcitoria o la richiesta di adempimento.

 

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FOCUS

Riportiamo di seguito il testo delle norme di legge sopra menzionate.

Articolo 7 L. 24/2917 “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”

  1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di   libera   professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
  3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale   assunta   con   il   paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
  4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
  5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono normeimperative ai sensi del codice civile.

 

Articolo 1218 c.c. “Responsabilità del debitore”

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 

Articolo 1228 c.c. “Responsabilità per fatto degli ausiliari”

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

 

Articolo 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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