In caso di acqua nel carburante il risarcimento danni può essere ottenuto dimostrando non solo le conseguenze al veicolo ma anche la responsabilità del gestore.
Nell’articolo vediamo cosa fare e come richiederlo.
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Il risarcimento danni per acqua nel carburante
A seguito di un rifornimento ci si potrebbe rendere conto che il gasolio o la benzina erano annacquati e hanno provocato seri danni al proprio veicolo. Potrebbero infatti nascere problemi al motore e addirittura rendersi necessario cambiare il mezzo.
In questi casi a tutela del consumatore interviene il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) il quale prevede che il venditore, in questo caso il gestore del distributore, è tenuto a cedere prodotti conformi al contratto di vendita ed esenti da vizi.
Pertanto, ai sensi dell’art. 130 cod. cons., il gestore sarà responsabile e si potrà richiedere il risarcimento danni per acqua nel carburante, denunciando il vizio entro 60 giorni dalla scoperta del danno.
Acqua nella benzina risarcimento danni: come si richiede
Per richiedere il risarcimento danni acqua nel carburante occorre inviar una lettera con raccomandata a./r. alla società che gestisce la pompa di benzina.
Per avanzare tale istanza bisognerà allegare:
- la prova dell’acquisto mediante gli scontrini o le ricevute (sarà più facile tracciare il pagamento utilizzando carte di credito o bancomat)
- dimostrare i danni subiti dal veicolo, a tal fine è necessario procurarsi e conservare la documentazione del meccanico che ha riparato il mezzo
- provare che esiste un legame causale tra il danno al veicolo e il carburante immesso.
Il benzinaio, invece, per andare esente da responsabilità, dovrà provare di aver venduto un bene privo di impurità o che esistevano altre cause a lui non imputabili (come il caso fortuito o la responsabilità di terzi).
Se il tentativo di risolvere in via bonaria la questione non riesca, si potrà ricorrere alle vie legali. Per tale motivo ti consigliamo di contattarci e ti aiuteremo a risolvere la questione.
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FOCUS
Cassazione su risarcimento acqua nel carburante
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 5029/2022) ha affrontato il tema della prova che deve fornire l’automobilista per ottenere il risarcimento danni acqua nel carburante.
Infatti oltre a dover dimostrare di aver fatto rifornimento presso un determinato distributore di benzina e il danno subito dal veicolo, è necessario anche provare il nesso causale tra tale conseguenza e il rifornimento. In altre parole occorre che il danno sia conseguenza dell’immissione di quel carburante annacquato e non derivi da altre cause. Si tratta di una prova non semplice da fornire.
A tal fine è anzitutto consigliabile prelevare un campione di carburante presente all’interno del serbatoio del mezzo e inviarlo ad un centro di analisti. In questo modo sarà possibile accertare la presenza di acqua o altre impurità che rendevano il prodotto in grado di danneggiare il veicolo diminuendone l’efficienza.
Inoltre dato che non è possibile far analizzare il gasolio presente presso la pompa di benzina, la prova di questo legale potrà essere data anche mediante presunzioni, cioè con indizi purché siano “gravi”, “precisi” e “concordanti”. Questo vuol dire che vi deve essere una ragionevole probabilità che il danno al veicolo sia dovuto all’acqua nel carburante presente proprio in quel determinato distributore.
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