Il paziente vittima di malasanità ha diritto ad ottenere il risarcimento per i danni subiti.
Nell’articolo capiamo quando spettano e a chi rivolgersi per ottenere giustizia.
Indice dei contenuti
- 1 Quando si è vittima di malasanità?
- 2 Il risarcimento per le vittime malasanità e la responsabilità medica
- 3 Se sei vittima di malasanità e vuoi ottenere il risarcimento, contattaci
- 4 Segnala il tuo problema
- 5 La responsabilità delle strutture sanitarie per i casi di malasanità
- 6 Entro quanto tempo la vittima di malasanità può richiedere il risarcimento del danno
Quando si è vittima di malasanità?
Il paziente che si rivolge ad un medico o ad una struttura sanitaria pubblica o privata può riconoscere di essere stato vittima di malasanità quando il peggioramento delle proprie condizioni di salute è diretta conseguenza di un errore medico.
Questo è dovuto ad una condotta negligente, imprudente o imperita di un medico o un sanitario di cui l’ospedale si avvale.
L’errore può configurarsi ad esempio quando:
- un intervento chirurgico è mal riuscito
- vi sono state complicanze post-operatorie
- sono state somministrate terapie tardivamente o non sono state affatto somministrate
- vi è stata una diagnosi sbagliata
- si sono verificati danni da parto
- si sono contratte infezioni nosocomiali per la mancata adozione di idonee misure precauzionali da parte dell’ospedale
Una volta individuata la causa, sarà onere del paziente raccogliere tutte le prove, come le cartelle cliniche o gli ulteriori esami specialistici, che dimostrino l’accaduto al fine di denunciarlo e ottenere il risarcimento del danno.
Il risarcimento per le vittime malasanità e la responsabilità medica
Quando si è vittime di malasanità si ha diritto al risarcimento dei danni, dal momento che la nostra Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale di ogni individuo.
La normativa in materia è oggi contenuta nella Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) che delinea la responsabilità tanto della struttura sanitaria sia del singolo medico.
Pertanto il paziente, o in caso di morte di quest’ultimo, i suoi eredi potranno agire per richiedere il risarcimento nei confronti di tali soggetti.
In questi casi, al paziente o ai familiari spetterà di provare solo il contratto di spedalità e l’evento dannoso (consistente nel peggioramento delle condizioni di salute) mentre l’ospedale dovrà dimostrare che la prestazione è stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica, e che l’evento si sia verificato per causa imprevista o imprevedibile (Cass. civ. n. 975/2009).
Se sei vittima di malasanità e vuoi ottenere il risarcimento, contattaci
Se ritieni di essere vittima di malasanità e vuoi ottenere il risarcimento per i danni subiti non esitare a contattarci.
Raccontarci il tuo caso, i nostri legali specializzati in malasanità potranno seguirti, aiutarti a raccogliere tutte le prove e agire in sede stragiudiziale o giudiziale per ottenere giustizia.
Il team di SLLS Legal è formato da professionisti qualificati che, grazie alla grande esperienza maturata negli anni ed al supporto di medici legali e specialisti, potrà fornirti subito una consulenza personalizzata.
Ti assisteremo e guideremo nell’iter volto a far valere i tuoi diritti.
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FOCUS
La responsabilità delle strutture sanitarie per i casi di malasanità
Quando un paziente si reca in una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, conclude un contratto di spedalità.
Pertanto quando si verifica un caso di malasanità, l’ospedale è tenuto al risarcimento del danno, come prevede l’art 1218 c.c., secondo il quale: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Inoltre, la struttura sanitaria risponde anche per fatto altrui ai sensi dell’art. 1228 c.c., cioè dell’operato dei medici e degli operatori di cui si avvale al suo interno, e ciò anche se l’operatore non è un suo dipendente (Cass. civ. n. 1043/2019).
Quanto detto trova conferma nell’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, il quale prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Entro quanto tempo la vittima di malasanità può richiedere il risarcimento del danno
La vittima di malasanità ha diritto richiedere il risarcimento dei danni subiti per responsabilità medico-sanitaria. Tuttavia ciò deve essere fatto entro dei tempi stabiliti dalla legge. Essi sono:
- 10 anni nel caso in cui si agisca nei confronti della struttura sanitaria
- 5 anni se l’azione risarcitoria è rivolta al medico
Inoltre, se il paziente è deceduto a causa dell’errore medico, i familiari possono agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale In questo caso l’azione è esercitare entro 5 anni.
Decorsi questi periodi di tempo, non sarà più possibile agire perché interviene la prescrizione.
Per tale motivo è consigliabile agire immediatamente dal momento della scoperta o dalla conoscenza dell’errore e affidarsi ad esperti. I nostri legali potranno aiutarti ad agire tempestivamente e far valere i tuoi diritti.
Rivolgiti a noi di SLLS Legal: siamo pronti a farti ottenere giustizia.