Il danno da mancata interruzione gravidanza che è provocato alla madre per colpa medica permette di richiederne il risarcimento.
Nell’articolo approfondiamo l’argomento e capiamo quando spetta.
Indice dei contenuti
- 1 Il danno da mancata interruzione della gravidanza: quando si verifica
- 2 Interruzione volontaria della gravidanza e violazione del diritto all’aborto
- 3 Il risarcimento per danno da mancata interruzione della gravidanza
- 4 Se ti sei ritrovato in questa situazione contattaci
- 5 Segnala il tuo problema
- 6 Danni risarcibili in caso di mancata interruzione della gravidanza
Il danno da mancata interruzione della gravidanza: quando si verifica
Durante la gravidanza la donna viene sottoposta a visite ed esami costanti per monitorare il suo stato di salute e quella del feto. Il medico ha conseguentemente l’obbligo di rilevare ed informare la gestante su qualsiasi anomalia o problema e laddove per colpa non lo faccia incorre in responsabilità.
Infatti si può configurare il danno da mancata interruzione gravidanza quando il professionista sanitario non informa la madre dei rischi di malformazione fetale che potrebbero avere conseguenze per la sua salute e, a causa dell’omessa informazione, non ha potuto decidere consapevolmente, ricorrendone i presupposti di legge, di interrompere la gravidanza.
Possiamo richiamare quanto affermato al riguardo dalla Corte di Cassazione:
“il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica”(Cass. Civ., n. 653/2021).
Interruzione volontaria della gravidanza e violazione del diritto all’aborto
La Legge 194/78 prevede norme a tutela della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
In particolare, l’art. 4 prevede che entro i primi 90 giorni la donna possa abortire quando sussiste un rischio per la sua salute fisica e psichica o viva in condizioni sociali e familiari precarie o per le circostanze in cui è avvenuto il concepimento.
Oltre questo termine, ai sensi dell’art. 6 della legge, è possibile l’aborto tardivo quando:
- la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna
- siano accertate patologie, come quelle che comportino anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante.
Ecco perchè risulta fondamentale l’informazione, da parte del medico, della presenza di problematiche fetali che, ove conosciute, permettano alla madre di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione (decidendo di interrompere la gravidanza) ed evitare che si verifichi una violazione del diritto di aborto.
Il risarcimento per danno da mancata interruzione della gravidanza
Il risarcimento del danno da mancata interruzione gravidanza può essere richiesto al medico che non ha informato la gestante dei rischi di malformazioni al feto che potevano avere ripercussioni sulla salute della stessa.
Tuttavia la sola omessa informazione non è sufficiente perché per poter ottenere il ristoro è necessario che la donna dimostri non solo la mancata diagnosi della patologia da parte del medico, ma altresì che qualora avesse saputo della malformazione avrebbe scelto di interrompere la gravidanza perché avrebbe avuto ripercussioni negative sulla propria salute psico-fisica.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare – con riguardo alla sua concreta situazione – la sussistenza delle condizioni legittimanti l’interruzione della gravidanza ai sensi dell’art. 6, lett. b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica”. (Cass. Civ., n. 27528 del 10 dicembre 2013)
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FOCUS
Danni risarcibili in caso di mancata interruzione della gravidanza
Nei casi di danno da mancata interruzione della gravidanza ai genitori deve essere riconosciuto il risarcimento per i danni:
- patrimoniali, ovvero quelli riguardano le spese di cura e assistenza che dovranno sostenere durante tutta la vita del figlio
- non patrimoniali per le lesioni psico-fisiche subite.
Invece, al bambino nato con una invalidità deve essere riconosciuto il risarcimento per la violazione del suo diritto a non nascere se non sano.
Quanto detto è stato affermato dalla Corte di Cassazione in una sentenza di cui si riporta il principio:
“Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l’esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l’esistenza di una malformazione congenita del concepito, quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha diritto, fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell’essere nato non sano, rappresentato dall’interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità…” (Cass. Civ., n. 16754 de 2 ottobre 2012).
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