Contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto ed inadempimento del venditore

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L’inadempimento del fornitore della merce comporta la risoluzione del contratto di finanziamento collegato ed il conseguente venir meno, in capo al consumatore, della relativa obbligazione di pagamento con il diritto a vedersi rimborsate le rate già versate.

Tale previsione è contenuta nell’art. 125 quinquies del Dlgs. 385/1993 così come modificato dal Dlgs. N. 141/2010 che così recita: “

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia’ pagate, nonche’ ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato gia’ versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

 


 

La Suprema Corte ha, in merito, reiteratamente, statuito che tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale”, cui consegue che il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l’acquisto di un bene mai consegnato giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono, necessariamente, su quelle del finanziamento stesso (così ex multis Cassazione civile, sez. III, sentenza 27/09/2016 n. 19000).

 

Cassazione civile sez. III – 27/09/2016, n. 19000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

  • Dott. VIVALDI   Roberta                          – Presidente   –
  • Dott. OLIVIERI Stefano                           – Consigliere –
  • Dott. SCARANO   Luigi Alessandro                 – Consigliere –
  • Dott. BARRECA   Giuseppina Luciana               – Consigliere –
  • Dott. CARLUCCIO Giuseppa                     – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso 25549/2014 proposto da B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA, (già Neos Finance SPA ed ancor prima Neos Banca SPA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dr.         C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; – controricorrente – e contro AMERIA AUTO SNC; – intimata – avverso la sentenza n. 4943/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

  • udito l’Avvocato CLAUDIO FEDERICO;
  • udito l’Avvocato ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO;
  • udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
  • FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatti di causa

  1. B.R. agì nei confronti di Ameria Auto snc. (d’ora in poi venditrice) e di Neos banca spa (poi Intesa San Paolo Personal Finance spa, d’ora in poi Banca). In esito alla precisazione delle domande ex art. 183 c.p.c., chiese la risoluzione del contratto di compravendita (del 23 settembre 2006) per inadempimento nella consegna della autovettura, acquistata stipulando un contratto di finanziamento per il residuo con la banca. Ed, inoltre, sul presupposto di un collegamento negoziale tra i due contratti, chiese la risoluzione del contratto di finanziamento. Il Tribunale di Roma accolse la prima domanda e condannò la società venditrice al pagamento delle somme corrisposte e da corrispondersi dal B. alla Banca; rigettò le domande nei confronti della Banca. La decisione venne confermata dalla Corte di appello di Roma adita dall’originario attore (sentenza del 23 settembre 2013).
  2. Avverso la suddetta sentenza, l’originario attore propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, esplicato da memorie.

Resiste con controricorso la Banca.

 

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 124, commi 2 e 3, del T.U.B. (per quel che interessa, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis), nonchè la violazione dell’art. 1453 c.c..

L’argomentazione centrale che si snoda in tutta la parte esplicativa del ricorso – dove si argomenta a partire da una decisione successiva della Corte di legittimità (n. 20477 del 2014) – è che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento sulla base del collegamento legale tra contratto di compravendita e contratto di finanziamento, che troverebbe fondamento nell’art. 124 cit., applicabile da parte del giudice, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., anche in difetto di richiesta dell’attore, essendo rinvenibili tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma.

A tal fine, mette in evidenza che il contratto era stato qualificato quale credito al consumo dall’attore nello stesso atto di citazione, oltre che in appello, e dalla stessa banca resistente, la quale aveva richiamato il codice del consumo (art. 42, dove era stato trasfuso l’originario art. 125 del TUB) e la necessità della presenza della clausola di esclusiva per l’operatività della tutela ex art. 42 cit. verso il finanziatore.

Il motivo va accolto con le precisazioni che seguono.

2. E’ evidente, al contrario di quel che rileva la controricorrente, la ragione dell’invocazione dell’art. 1453 c.c., laddove si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la risoluzione del contratto di finanziamento per mancanza di collegamento negoziale.

D’altro canto, ai fini dell’accoglimento della censura, l’invocazione dell’art. 113 c.p.c., non gioca un ruolo decisivo per l’applicazione dell’art. 124 TUB, come interpretato da ultimo dalla Corte di legittimità nella decisione richiamata; consegue l’irrilevanza delle critiche mosse in controricorso rispetto alla idoneità dell’art. 113 c.p.c., a fondare l’applicazione d’ufficio di una sentenza di legittimità, interpretativa del TUB, successiva alla decisione.

2.1. Nella causa si è discusso di credito al consumo (art. 42 del codice del consumo nel quale, nel 2005, è stato trasfuso il contenuto del 125 TUB). Infatti, di credito al consumo si parla nel ricorso nel riferire la domanda attorea, come precisata ex art. 183 c.p.c.; si parla nel controricorso, a proposito della mancanza nel contratto in argomento della clausola di esclusiva, richiesta dal citato art. 42, per la tutela riservata al consumatore verso il finanziatore. Nella sentenza di primo grado, per come sintetizzata nel controricorso, il collegamento tra i due contratti è stato negato proprio per la mancanza della clausola di esclusiva richiesta dall’art. 42 del codice del consumo.

Nel motivo di appello dell’attore, come riportato letteralmente dalla sentenza impugnata (pag. 3), risulta la censura alla decisione di primo grado, che aveva escluso il collegamento tra i contratti ai sensi dell’art. 42 cit., per non essere stata neanche predicata la clausola di esclusiva con il finanziatore convenzionato, richiesta dallo stesso articolo. Risulta, soprattutto, la richiesta in sede di appello della disapplicazione di tale articolo sulla base della direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, alla luce della interpretazione fatta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07. Secondo, questa decisione, infatti, l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Ne consegue che in sede di ricorso per cassazione, invocando la sussistenza del riconoscimento di un collegamento contrattuale di fonte legale, rinvenibile negli artt. 124 e 124 T.U.B., nel testo originario, alla luce della direttiva Europea come interpretata dalla Corte di giustizia, secondo una interpretazione che è il presupposto della decisione della Corte di legittimità con la sentenza richiamata, non si invoca l’applicazione di una interpretazione sopravvenuta della norma, ma si invoca la stessa base interpretativa sostenuta in appello, con la richiesta di disapplicazione dell’art. 42 cit., al caso di specie, per ottenere il riconoscimento dell’irrilevanza della inesistenza della clausola di esclusiva ai fini del collegamento negoziale.

2.2. Da ultimo questa Corte – partendo dalla direttiva comunitaria e dalla interpretazione della stessa da parte della Corte di giustizia e trovando conferma nella successiva evoluzione legislativa, attualmente in vigore, e con ampiezza di argomentazioni cui si rimanda – ha ravvisato nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 121 e 124, nel testo originario, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita (Cass. n. 20477 del 2014 e n. 19522 del 2015).

2.3. La Corte di appello ha errato nel non valutare la richiesta di disapplicazione, alla luce della sopravvenuta interpretazione della Corte di giustizia, della norma (art. 42 del codice del consumo) che tutelava il consumatore a condizione che vi fosse la clausola di esclusiva. Ha errato nel ritenere non censurata la decisione di primo grado nella parte in cui rilevava la mancanza di esclusiva, atteso che l’appellante aveva chiesto la disapplicazione proprio della norma che la prevedeva.

Nella specie è indiscussa la qualità di consumatore del mutuatario acquirente e di intermediario finanziario del finanziatore abilitato all’esercizio del credito al consumo; è indiscusso che il contratto di finanziamento, stipulato per iscritto, conteneva le indicazioni richieste dall’art. 124, commi 2 e 3, restando prive di pregio le obiezioni del controricorso (pag. 19) a proposito delle previsioni di cui alle lett. b) e c), evidentemente riferite a fattispecie diverse.

Ne consegue che la Corte di merito, presupponendo l’esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i due contratti, a prescindere dalla mancata previsione della esclusiva tra venditore e finanziatore, dovrà esaminare le clausole del contratto per verificarne al liceità alla luce dell’esistenza di un collegamento legale, e non più nell’ottica di un collegamento volontario. Dovrà trarre le conseguenze in concreto dell’incidenza sul contratto di finanziamento della già accertata risoluzione contrattuale del contratto di compravendita, anche tenendo conto della concreta pronuncia di condanna di primo grado.

3. Pertanto, il ricorso è accolto e la causa rimessa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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