Le novità introdotte dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche regolarizzano i casi di recesso prima della scadenza contrattuale prevista e di recesso in seguito al primo rinnovo tacito.
Secondo quanto previsto dall’Articolo 98-septies decies che regola la durata dei contratti e il diritto di recesso, sostanzialmente si stabilisce che l’eventuale presenza di un modem a rate incluso nel contratto non deve costituire un ostacolo al diritto di recesso dei consumatori da una connessione di rete fissa e che in caso di recesso è il cliente a decidere se mantenere o meno il modem con i relativi costi da pagare.
Qualora si receda prima della normale scadenza prevista dal contratto, non è possibile addebitare alcun tipo di costo ad eccezione del prezzo di eventuali apparecchiature terminali (come ad esempio smartphone e modem) che il cliente decide di mantenere e dell’eventuale rateizzazione dei costi di installazione di linea fisica.
Pertanto i clienti che hanno incluso nell’offerta un modem dell’operatore con pagamento a rate, in caso di recesso anticipato, hanno la possibilità di restituire l’apparato in alternativa al pagamento delle rate residue.
Nell’ipotesi di recesso eseguito dopo il primo rinnovo automatico, oltre all’impossibilità da parte dell’operatore di addebitare penali e costi aggiuntivi, viene vietato anche l’addebito dei costi relativi alle apparecchiature terminali. L’unico costo che è possibile addebitare è quello relativo alle eventuali rate residue previste per l’installazione di una connessione fisica.
Per quanto riguarda le modifiche delle condizioni contrattuali, è stata introdotta una finestra più ampia per i clienti (della durata di 60 giorni invece di 30) durante la quale sarà possibile esercitare il recesso (senza costi né penali) in caso di modifica unilaterale da parte degli operatori. Non è previsto per il cliente il pagamento di alcun corrispettivo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere.
In qualunque caso, il recesso prevede un preavviso di 30 giorni. In parole povere il gestore telefonico ha 30 giorni per cessare i servizi.
QUI il modulo predisposto da TIM che a partire dal 27 Marzo 2022 per adeguarsi alle disposizioni del nuovo Codice ha introdotto la possibilità, per i clienti di rete fissa che hanno acquistato un modem a rate, di restituirlo senza pagare ulteriori costi in caso di recesso anticipato. Alcuni altri operatori al momento ancora glissano o frappongono illeciti ostacoli di varia natura, ma il principio è valido per tutti!
Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207
Art. 98-septies decies
(Durata dei contratti e diritto di recesso)
(ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003)
1. L’Autorita’ provvede affinche’ le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinche’ i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacita’. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne’ costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalita’ di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.
5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne’ costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne’ ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo’ essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorita’ provvede affinche’ la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.
6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non e’ dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.
8. L’Autorita’ puo’ stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformita’ al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall’Autorita’ al piu’ tardi al momento del pagamento di tali importi.
9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40