Sul cosiddetto “Bill shock” da roaming internazionale

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Per arginare il fenomeno della fatturazione abnorme (bill-shock) per traffico dati Roaming internazionale nel tempo si è sviluppata un’ampia regolamentazione tesa a difendere il consumatore da addebiti particolarmente elevati a causa di consumi inconsapevoli.

Alla luce delle indicazioni relative ai doveri di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali di cui all’articolo 1176, comma 2 del codice civile, si deve osservare che l’operatore nella esecuzione della prestazione avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasmissione dati, ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al cliente anomalo o particolarmente esorbitante, tale, cioè, da risultare incompatibile con ogni canone di tipicità sociale ed incompatibile finanche con le soglie di spesa proprie dell’utenza per esso più profittevole (quale quella business), è chiamato a tenere un comportamento leale; quindi, deve considerarsi tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie per la salvaguardia dell’interesse non solo proprio (nel caso di utilizzo del servizio per fini fraudolenti), ma anche della controparte, nei limiti in cui esse non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico.

Al fine di arginare detto fenomeno, si sono susseguiti rilevanti interventi normativi, sia in ambito comunitario (cfr. il regolamento Ce n. 717/2007 del 27 giugno 2007 e il regolamento Ce n. 544/2009, del 18 giugno 2009), sia in ambito nazionale (cfr. la delibera n. 126/07/CONS e la delibera n. 326/10/CONS).

Per il punto principale che qui ci occupa, è giusto rilevare quanto riportato nella Delibera n.326/10/CONS (Sistemi di allerta e limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile).

In particolare, in forza dell’art. 2 della predetta delibera, gli operatori mobili sono tenuti, con riferimento a piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffario a forfait (di tempo o di volume), a rendere disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una determinata soglia di consumo informino l’utente su:

a) raggiungimento della soglia;

b) traffico residuo disponibile;

c) prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond.

Inoltre, qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza.

L’art. 2, comma 6, della Delibera prevede che qualora l’utente non abbia provveduto a scegliere una soglia massima di consumo mensile per traffico dati o abbia dichiarato di non volersene avvalere, si applica il limite massimo di consumo per traffico dati nazionale pari a 50 euro per mese per utenze private e pari a 150 euro per utenze affari oltre ad un limite di 50 euro per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell’Unione europea.

A ciò si aggiunga che, in base ai consolidati principi giurisprudenziali delle Corti nonché dell’AGCOM e dei Corecom delegati:

·         in caso di contestazione di traffico anomalo, l’operatore deve fornire la prova della debenza delle somme fatturate per tale traffico, pena il diritto per l’utente allo storno delle fatture e/o al rimborso degli importi eventualmente versati.

·         la fattura è soltanto un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con dati reali. caso di divergenza con dati reali. Compete all’operatore l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell’utente (Cass. Civ., n. 10313/2004), altrimenti l’utente ha il diritto allo storno della fattura stessa e/o al rimborso degli importi eventualmente versati (cfr. Agcom Del. n.14/10/CIR).

·         Neppure le risultanze del contatore centrale costituiscono piena prova se contestate dall’utente e il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi (Cass. Civ., n. 5232/2004).

 

Conformi ex pluribus

 

Deliberazione Co.re.com. Veneto n. 14/23

 

DETERMINAFascicolo n. GU14/114869/2019 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Dxx Rxxx A. – Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile – Teletu)

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