Clausole vessatorie nei contratti B2C

|

SLLS Legal STA

Clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore

(Artt.33-38 Codice del Consumo)

 

 

Quale è il quadro normativo di riferimento?

La disciplina delle clausole vessatorie è oggi collocata all’interno del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) agli articoli 33 e seguenti.

Nell’ottica di rafforzare la tutela del consumatore, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, sono state introdotte delle novità in tema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.

Una tutela contro le clausole vessatorie si rinviene altresì all’interno del Codice Civile, che agli artt. 1341 e 1342 disciplina l’efficacia delle condizioni generali di contratto e dispone una tutela del contraente che sottoscrive moduli o formulari. Tali norme, tuttavia, differiscono dalle prime per il più ampio ambito di applicazione cui sono sottoposte e per i loro effetti, meno protettivi per il contraente o aderente.

 

Cosa si intende per “clausole vessatorie”?

L’espressione “clausole vessatorie” viene utilizzata con riferimento alle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto.

La vessatorietà della clausola in linea di principio presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali.

Per i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme specifici rapporti contrattuali, sarà onere del professionista provare che le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ancorché unilateralmente predisposte (cfr. art. 34, commi 4 e 5).

Come sopra anticipato, l’art. 33, comma 1, definisce vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o del servizio oggetto del contratto nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34, comma 1).

Il Legislatore precisa che la valutazione della vessatorietà della clausola non riguarda la determinazione dell’oggetto del contratto, né l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Viene, inoltre, precisato che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative (art. 34, commi 2 e 3).

Ai sensi dell’art. 35 le clausole proposte al consumatore per iscritto devono soddisfare il requisito della trasparenza, il quale impone che la loro redazione avvenga in modo chiaro e comprensibile. Tuttavia, in caso di dubbio interpretativo sulla clausola, il codice impone l’interpretazione più favorevole per il consumatore.

 

Cosa si intende per lista grigia e lista nera?

Per lista c.d. “grigia” si intende l’elenco di clausole che si presumono vessatorie e che pertanto sono da considerarsi tali fino a prova contraria (art. 33, comma 2).

Tra queste, si possono ricordare:

  • esclusione o limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  • esclusione o limitazione delle azioni o dei diritti del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista;
  • imposizione al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, del pagamento di una somma di denaro di importo eccessivo;
  • riconoscimento al solo professionista della facoltà di recedere dal contratto;
  • attribuzione al professionista del potere di apportare modifiche unilaterali;
  • determinazione di una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore come sede del foro competente sulle controversie;
  • rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V dello stesso codice del consumo.

La lista c.d. “nera” è quella contenuta dall’art. 36, comma 2, che elenca una serie di clausole ritenute vessatorie (quindi nulle) anche se oggetto di trattativa.

Tali clausole sono quelle che determinano o hanno per oggetto:

esclusione o limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

esclusione o limitazione delle azioni o dei diritti del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista;

l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Sembra utile evidenziare che le prime due ipotesi della c.d. lista nera coincidono con due casi elencati nella c.d. lista grigia. La riconducibilità all’uno o all’altro elenco è rimessa all’interpretazione del giudice, che prenderà in considerazione la presenza o l’assenza di una specifica trattativa sul punto.

 

Quale è l’ambito di applicazione?

L’ambito di applicazione soggettivo è limitato ai soli contratti in cui vi sia un consumatore, soggetto debole definito quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il professionista, parte economicamente più forte, è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

La disciplina contenuta nel Codice del Consumo riguarda tanto i contratti standardizzati, cioè conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dal professionista, quanto i contratti non standardizzati.

 

Quale è lo scopo della normativa?

Scopo della disciplina è quello di intervenire sulle ipotesi di squilibrio contrattuale, consentendo al consumatore, da un lato, la riconoscibilità delle clausole vessatorie di cui rifiutare la sottoscrizione, dall’altro, di rivolgersi al giudice al fine di ottenere una dichiarazione di nullità.

La normativa si propone, inoltre, di incidere sulle pratiche dei professionisti al fine di favorire l’adeguamento della contrattazione a standard di chiarezza e comprensibilità, così garantendo un equilibrio del rapporto contrattuale.

La disciplina in materia di clausole vessatorie, pertanto, è volta a impedire che il professionista abusi della propria forza contrattuale attraverso la predisposizione di condizioni contrattuali inique o vessatorie per il contraente consumatore.

Su tali presupposti la disciplina sulle clausole vessatorie mira a fornire al consumatore gli strumenti per riequilibrare l’asimmetria del rapporto contrattuale con il professionista.

 

Quali rimedi sono previsti?

Le strade percorribili in caso di vessatorietà della clausola sono tre:

  • una dichiarazione giudiziale di nullità (vedi anche “Cosa si intende per nullità di protezione delle clausole vessatorie?”)
  • una pronuncia giudiziale di inibitoria (vedi anche “Cosa si intende per tutela inibitoria contro le clausole vessatorie?”)
  • attivare una tutela amministrativa (“Cosa si intende per tutela amministrativa contro le clausole vessatorie?”).

 

Cosa si intende per nullità di protezione delle clausole vessatorie?

La nullità c.d. “di protezione” è una forma di nullità contraddistinta da talune peculiarità che rendono la normativa particolarmente favorevole per la parte consumatrice (cfr. art. 36).

È una nullità parziale, in quanto non colpisce l’intero contratto ma solo una parte di esso, che rimane efficace per il resto. Si tratta, inoltre, di una nullità relativa, in quanto applicabile a vantaggio del solo consumatore parte in causa.

In caso di inerzia del consumatore ad impugnare le clausole abusive presenti nel contratto, queste possono essere comunque colpite e sanzionate dal giudice, il quale è legittimato a rilevarne d’ufficio la vessatorietà (cfr. art 36, comma 3).

 

Cosa si intende per tutela inibitoria contro le clausole vessatorie?

Il Codice del Consumo all’art. 37 ha parallelamente introdotto una tutela ultra-individuale, consentendo alle Associazioni dei consumatori di cui all’art 137 del Codice del Consumo e alle associazioni dei professionisti di domandare al giudice competente l’inibitoria delle condizioni generali di contratto utilizzate (o di cui sia raccomandato l’uso) e di cui sia accertata l’abusività.

Anche tale previsione normativa muove dall’intento di rendere quanto più possibile effettiva la tutela del consumatore che, viene tutelato non più solo a livello particolare, vale a dire in riferimento allo specifico contratto da lui sottoscritto, bensì nell’interesse della generalità dei consumatori, con un’azione di carattere inibitorio che può intervenire anche preventivamente sulle future stipulazioni tra professionista e consumatore.

 

Cosa si intende per tutela amministrativa contro le clausole vessatorie?

Da ultimo, l’art. 37-bis del codice dispone una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie autorizzando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ad intervenire, anche d’ufficio, perché dichiari la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori conclusi mediante adesione a condizioni di contratto o con la sottoscrizione di moduli o formulari.

In caso di inottemperanza al provvedimento emesso dall’Autorità, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (con previsione di somme maggiori se vengono fornite informazioni o documentazioni non veritiere).

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 37-bis introduce il potere dell’AGCM di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria anche nel caso in cui accerti l’utilizzo di clausole vessatorie. Rispetto al quadro normativo precedente, quindi, si rafforza il potere sanzionatorio dell’Autorità, non più legato all’inottemperanza del provvedimento precedentemente adottato.

I criteri per la determinazione della sanzione, inoltre, vengono armonizzati a livello europeo, come prescritto dalla direttiva (UE) 2019/2161.

 

Segnala il tuo problema

Ricevuta e letta l' informativa privacy Reg. UE 679/16

 

Lascia un commento