Risarcimento terzo trasportato: come ottenerlo

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Quando si verifica un incidente stradale la legge riconosce il diritto al risarcimento terzo trasportato per i danni fisici e alle cose che ha riportato.

Nell’articolo entriamo nel dettaglio dell’argomento e chiariamo quando e come ottenerlo.

Terzo trasportato risarcimento: quando spetta

Il terzo trasportato è il passeggero che viaggia a bordo di un veicolo e che, in conseguenza di un sinistro stradale, riporta lesioni fisiche o danni alle cose di sua proprietà.Potrebbe trattarsi anche del proprietario del mezzo, purché al momento dell’incidente si trovava soltanto a bordo dello stesso perchè era guidato da un altro soggetto.

In questi casi viene riconosciuto al terzo trasportato risarcimento per le conseguenze subite.

A chi richiedere il risarcimento danni terzo trasportato

L’art. 141 cod. assicurazioni private (d.lgs 209/05) attribuisce un’azione diretta al terzo trasportato, infatti esso prevede che:

“il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…”. 

Pertanto, il risarcimento danni terzo trasportato va richiesto alla Compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava.La norma stabilisce, inoltre, un onere probatorio semplificato per il danneggiato: questi, infatti, per ottenere l’indennizzo, non dovrà provare la responsabilità del conducente, ma che si trovava all’interno del mezzo al momento dell’incidente e che i danni sono conseguenza dello stesso.

Terzo trasportato e risarcimento dei danni: come richiederlo

Il soggetto che viaggiava a bordo di uno dei veicoli coinvolti in un incidente ha diritto di richiedere il risarcimento mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di una PEC (posta elettronica certificata) alla Compagnia assicurativa. Al suo interno devono essere indicate alcune informazioni:

  • generalità del danneggiato (ad esempio età, codice fiscale, reddito)
  • circostanze in cui è avvenuto l’incidente stradale
  • certificati medici che attestano la gravità dei danni riportati e attestazione che dimostri l’avvenuta guarigione
  • luogo e giorni in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’accertamento del perito di parte
  • dichiarazione che il danneggiato abbia diritto o meno a prestazioni da parte di istituti di assicurazioni sociali obbligatorie (ad es. INAIL, INPS)
  • stato di famiglia della vittima, in caso di incidente mortale.

Risarcimento trasportato in caso di sinistro con un solo veicolo

Come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 25033/19, Cass. n. 17963/2021) il risarcimento diretto previsto dall’art. 141 codice assicurazioni private, si applica solo se il sinistro stradale è avvenuto tra più veicoli, anche se non vi è stato urto materiale.

Invece, nel caso in cui l’incidente ha coinvolto un solo veicolo si applica l’art. 144 cod. assicurazioni private insieme all’art. 2054 codice civile. Cosa vuol dire? Se l’incidente non ha coinvolto altri mezzi e quindi è solo uno quello che ha provocato i danni al passeggero, allora il risarcimento del terzo trasportato va richiesto all’impresa di assicurazione del responsabile civile (es. ipotesi di macchina che sbanda e va fuori strada).

Tuttavia, rispetto all’azione diretta nei confronti della compagnia del veicolo incidentato (che aveva un onere probatorio semplificato), il terzo danneggiato in tale caso dovrà provare la responsabilità del danneggiante.

Terzo trasportato e risarcimento nell’ipotesi di caso fortuito

Il risarcimento diretto trasportato incontra un limite. Infatti, l’art. 141 cod. assicurazioni private prevede che l’indennizzo non vada riconosciuto dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il terzo danneggiato quando il sinistro è avvenuto per caso fortuito.

Nel tempo però i giudici si sono pronunciati diverse volte affermando inizialmente che per “caso fortuito” dovesse intendersi solo un evento naturale, eccezionale ed imprevedibile, mentre era esclusa la condotta umana volta a causare l’evento. Questo perchè la norma esplicitamente prevede che per ottenere il rimborso non è necessario accertare la responsabilità dei conducenti coinvolti. Altre volte, però, si era stabilito che dovevano considerarsi anche le condotte umane.

Di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 35318/2022) le quali hanno chiarito che il caso fortuito, che permette di escludere il risarcimento diretto del trasportato, comprende sia le cause naturali sia l’ipotesi in cui i danni siano derivati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.

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FOCUS

Risarcimento trasportato in un sinistro con veicoli non assicurati o identificati

Nell’ipotesi in cui il terzo trasportato abbia riportato danni in conseguenza di un sinistro stradale con veicoli non assicurati o identificati potrà chiedere il risarcimento alla Compagnia assicuratrice della vettura a bordo della quale viaggiava, secondo quando prevede l’art. 141 cod. ass. Non è invece necessario richiedere l’indennizzo al Fondo di Garanzia Vittime della strada.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo cui:

“la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’alt. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” (ordinanza n. 16477 del 5 luglio 2017)

 

Quando non spetta il risarcimento danni del terzo trasportato

La Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson) ha affermato un principio fondamentale in materia di risarcimento terzo trasportato, ovvero quello secondo cui la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto all’integrale rimborso del danno, a prescindere dall’identità del conducente, non potendo l’assicuratore negare l’indennizzo sulla base di disposizioni legali o clausole contrattuali.

L’unica ipotesi che esclude la copertura assicurativa è quella in cui il trasportato era consapevole della circolazione illegale del veicolo, come ad esempio nel caso di mezzo oggetto di furto o guidato da persona non autorizzata (purché appunto il passeggero ne era a conoscenza). (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788).

Tuttavia, in questi casi, spetta alla Compagnia di assicurazione provare che il terzo sapeva che mancava la copertura assicurativa o che la vettura viaggiava contro la volontà del proprietario (ad esempio perchè rubata).

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