Nel tamponamento a catena chi paga? Chi è responsabile?
Sono, queste, domande frequenti che ci si pongono quando si è coinvolti in un incidente con più veicoli.
Vediamo di capire chi è responsabile e cosa fare in queste situazioni.
Indice dei contenuti
- 1 Tamponamento a catena: cos’è
- 2 Responsabilità nel tamponamento a catena
- 3 Incidente a catena tra veicoli in movimento: come escludere la responsabilità
- 4 Tamponamento multiplo: chi paga e come comportarsi
- 5 Tamponamenti a catena e indennizzo diretto
- 6 Se hai subito un tamponamento a catena contattaci
- 7 Segnala il tuo problema
- 8 Tamponamenti a catena: le norme al riguardo
Tamponamento a catena: cos’è
Il tamponamento a catena è un tipo di sinistro stradale che si verifica quando un veicolo colpisce con la sua parte anteriore quella posteriore del mezzo che lo precede il quale, a sua volta, colliderà con quello successivo e così via.
Come chiarito in alcune pronunce della Corte di Cassazione, si tratta di un incidente che coinvolge più vetture che viaggiano nella stessa direzione di marcia.
Le cause dei tamponamenti a catena possono essere, ad esempio, la distrazione del conducente, la scarsa distanza di sicurezza tenuta dai mezzi coinvolti o l’eccessiva velocità.
Responsabilità nel tamponamento a catena
Per capire nei tamponamenti a catena chi paga occorre capire a chi sia attribuita la responsabilità. In questi casi, infatti, è necessario distinguere:
- tamponamento a catena tra veicoli fermi o in colonna (ad es. perchè ci si trova nel traffico o davanti ad un semaforo), in tal caso è responsabile il conducente che ha colpito per primo le altre vetture provocando la collisione con tutte le altre
- tamponamento a catena tra veicoli in movimento, qui si presume una colpa, in egual misura, di tutti i conducenti dei mezzi coinvolti per non aver rispettato la distanza di sicurezza. Questa regola si ricava dall’art. 2054 codice civile in base al quale: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”
- tamponamento a catena tra veicoli parcheggiati, si segue la logica dell’incidente tra vetture ferme o incolonnate, e cioè a rispondere è il conducente del mezzo che per primo ha commesso l’infrazione, collidendo con il secondo.
Incidente a catena tra veicoli in movimento: come escludere la responsabilità
Nel tamponamento multiplo tra veicoli in movimento è possibile, secondo quanto prevede l’art. 2054 codice civile, che la responsabilità venga esclusa se si fornisce prova liberatoria.
Questo vuol dire che il conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile, una volta tamponato, per evitare di urtare il veicolo davanti, rispetto al quale aveva rispettato le distanze di sicurezza.
Ad esempio si potrà provare che la collisione con il mezzo anteriore non è stata causata dall’eccessiva vicinanza, ma dalla velocità elevata della vettura che si trovava dietro.
È chiaro che nel tamponamento a catena avvenuto tra mezzi in movimento il primo della fila non sarà mai responsabile, dal momento che esso è stato tamponato ma non ha urtato nessun altro veicolo davanti a sé.
Tamponamento multiplo: chi paga e come comportarsi
Quando si verifica un tamponamento a catena per prima cosa è consigliabile chiamare le autorità, come la polizia stradale o locale.
In secondo luogo occorre compilare il CAI (Constatazione amichevole di Incidente o modulo blu), ex CID. Questo, infatti, permette di raccogliere tutti i dati dei soggetti e dei veicoli coinvolti, di indicare la presenza di eventuali testimoni, di ricostruire dettagliatamente la dinamica del sinistro. È importante, inoltre, che sia fornita una descrizione concorde da parte di tutti i conducenti coinvolti, perché potrebbe accadere che il responsabile, ovvero colui che ha urtato per primo gli altri veicoli, neghi di aver commesso l’infrazione.
La compilazione del modello CAI è consigliabile anche nell’ipotesi in cui l’incidente non abbia causato danni visibili o evidenti.
Tamponamenti a catena e indennizzo diretto
L’indennizzo diretto è la procedura attraverso cui il danneggiato in un incidente stradale può richiedere il risarcimento dei danni alla propria compagnia assicurativa, la quale si rivarrà successivamente su quella del responsabile.
In generale, il risarcimento diretto è possibile nel caso di sinistro tra due veicoli, quindi nell’ipotesi di tamponamento a catena la domanda risarcitoria va inoltrata, a seconda dei casi, a chi ha tamponato direttamente (in caso di veicoli in movimento) o all’ultimo conducente che ha provocato l’incidente complessivo (nell’ipotesi di mezzi fermi o incolonnati).
Tuttavia una recente pronuncia della Corte di cassazione (ord. n. 3146/2017 Sez. III) ha affermato che anche in questi casi è possibile ricorrere all’indennizzo diretto, dal momento che non è importante il numero di veicoli coinvolti, ma il fatto che gli altri mezzi non abbiano causato neppure in minima parte il danno, essendo pertanto individuabile un unico responsabile. Il principio affermato è il seguente:
“l’indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.
Per saperne di più su questa e sulle altre procedure risarcitorie è possibile leggere di più sull’articolo dedicato: “risarcimento danni incidente stradale” .
Se hai subito un tamponamento a catena contattaci
Nell’articolo abbiamo cercato di spiegare tutto ciò che è importante sapere quando si verifica un tamponamento a catena.
Se ti sei ritrovato in una delle situazioni descritte e hai difficoltà a provare che non sei responsabile del sinistro o vuoi ottenere un equo risarcimento per i danni subiti, contattaci e raccontaci il tuo caso.
Il team di SLLS, grazie alla grande esperienza maturata nel corso degli anni da avvocati specializzati, è pronta seguirti, fornirti una consulenza personalizzata ed assisterti per far valere i tuoi diritti.
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FOCUS
Tamponamenti a catena: le norme al riguardo
La normativa che ci permette di capire chi paga in caso di tamponamenti a catena la ritroviamo all’interno del Codice della strada.
In particolare, con riferimento alla velocità dei veicoli, l’art. 141 ci dice che:
“È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
Il conducente non deve gareggiare in velocità.
Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”.
Invece, per quanto riguarda la distanza di sicurezza che deve essere osservata per evitare di incorrere in un sinistro a catena, l’art. 149 prevede che:
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Raccontaci il tuo caso: noi di SLLS Legal siamo qui per aiutarti e far valere i tuoi diritti.